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Celibi, senza appello
20 febbraio 2010
L'accoglienza di preti sposati anglicani nella Chiesa cattolica non รจ una breccia nella dottrina del celibato ecclesiastico

(Antoine Fleyfel) I sostenitori del sacerdozio sposato hanno gioito per la “breccia” che avrebbe aperto la costituzione apostolica di Benedetto XVI Anglicanorum cœtibus (Ac), pubblicata il 9 novembre 2009. Essa annunciava la creazione di una struttura destinata ad accogliere in seno alla Chiesa cattolica fedeli ed istituzioni di tradizione anglicana.
Il teologo svizzero Hans Küng, che ha avuto modo di manifestare le sue opinioni su più giornali europei, valuta i nuovi ordinariati creati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede come una “mini-Chiesa anglicana unita”, dotata di un clero sposato considerato “di serie B” (Le Monde, 28/10/2009). Un giudizio severo che merita di essere analizzato. Un chiarimento sulla questione può venire dalla situazione delle Chiese cattoliche orientali, quasi tutte “unite” - che mantengono cioè i loro riti pur facendo parte della Chiesa cattolica - e dotate in maggioranza di un clero sposato spesso vittima di discriminazioni.

Nuova forma di uniatismo?
La dichiarazione di Balamand, adottata nel 1993 dalla Commissione mista internazionale per il dialogo teologico fra Chiesa cattolica romana e Chiesa ortodossa, considera l’uniatismo come un “metodo del passato” che “non sarebbe un modello di unità”. Ci si potrebbe perciò domandare, leggendo Anglicanorum cœtibus, se la Chiesa romana non stia elaborando un nuovo genere di uniatismo. Di primo acchito, c’è un argomento contro questa interpretazione: non è la Chiesa che ha provocato la fuoriuscita di alcune comunità anglicane; è stata soprattutto la Traditional Anglican Communion a chiedere di riunirsi alla Chiesa cattolica. In questo la Santa Sede non può essere accusata di proselitismo o di incitamento all’uniatismo. E tuttavia: le comunità anglicane ricevute godranno di “una personalità giuridica pubblica di pieno diritto (ipso iure)” (Ac, I, 3) che non può non richiamare la statuto canonico sui iuris (in autonomia, ndt) delle Chiese orientali cattoliche quasi tutte uniate. Certamente lo statuto ipso iure suppone, sul piano giuridico, l’assimilazione degli ordinariati anglicani alle diocesi, che non è il caso delle Chiese sui iuris, patriarcali in maggioranza. Ma l’autonomia, almeno rituale, è data, e il Santo Padre rimane il referente ultimo in entrambi i casi.
Anglicanorum cœtibus è anche un sostegno al centralismo romano per via dei legami gerarchici stretti e non rileva nulla dello spirito di collegialità episcopale esaltata dalle Chiese ortodosse e anglicane con riferimento all’ecclesiologia del primo millennio. La Costituzione dogmatica Lumen gentium promulgata dal Concilio Vaticano II è spesso citata nel testo dell’Anglicanorum cœtibus, ma per ricordare che la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica governata dal successore di Pietro… Perché le altre Chiese siano pienamente Chiese, bisognerebbe dunque che esse si sottomettessero al papa nell’ambito di una ecclesiologia figlia piuttosto del secondo millennio. Singolare concetto dell’ecumenismo.

Preti di serie B?
Anglicanorum cœtibus d’altronde non innova la materia per quanto riguarda il sacerdozio cattolico sposato. Le eccezioni che consente sono praticate da molti secoli dalle Chiese orientali cattoliche, nei loro territori patriarcali. Al contrario, la Costituzione attua una doppia regressione: una in rapporto alla disciplina di alcune Chiese orientali cattoliche dove lo statuto di prete sposato è canonicamente “normale” e l’altro in rapporto alla disciplina anglicana che autorizza il matrimonio di un prete celibatario. Le Chiese orientali cattoliche hanno avuto rapporti diversi con il sacerdozio sposato. Alcune, in un prospettiva di romanizzazione spinta, hanno sradicato, o quasi, questa disciplina, quali le Chiese siro-malabarese, armeno-cattolica e siriano-cattolica. Altre hanno un numero considerevole di preti sposati, come le Chiese maronita, greca melkita e ucraina cattolica, cosa che non esclude, al loro interno, la tendenza di molti vescovi latinizzanti che cercano di favorire il modello latino di celibato sacerdotale. Si evidenziano spesso, soprattutto in Oriente, forti discriminazioni contro il clero sposato: gli si affidano raramente posti-chiave nelle diocesi e li si considera piuttosto come campagnoli. E anche se l’ammissione al sacerdozio di uomini sposati non necessita di una dispensa canonica, alcuni vescovi rendono complicata la loro accettazione e alcuni seminari sono stati creati appositamente per loro, allo scopo soprattutto di separarli dai seminaristi celibatari, i quali ricevono una formazione reputata superiore. Questa discriminazione raggiunge il suo apogeo quando i preti sposati emigrano nei Paesi occidentali dove, all’inizio, non hanno diritto di celebrare i sacramenti, anche presso le loro comunità ecclesiali di appartenenza. Raramente viene fatta eccezione alla regola, per motivi cosiddetti “umani”, e caso per caso: un piccolissimo numero di preti sposati ha dunque ricevuto l’autorizzazione a celebrare i sacramenti presso la propria comunità orientale “delocalizzata” e, ovviamente, nel modo più discreto possibile.
Se, secondo il diritto particolare di talune Chiese sui iuris, il presbitero può essere celibe o sposato, la creazione di ordinariati (equivalenti alle diocesi) per gli anglicani non intacca in niente il diritto canonico latino. La regola che si applica agli anglicani uniti resta quella del celibato: “L’ordinario [il vescovo] non ammetterà all’ordinazione in via generale (pro regula) che uomini celibi” (Ac, VI, 2). Costoro non potranno sposarsi dopo l’ordinazione (regola in vigore in Oriente) come la tradizione anglicana invece autorizza: “I ministri celibatari si sottometteranno alla regola del celibato clericale” (Ac, VI, 2).
L’ordinazione di uomini sposati sarà dunque un’eccezione alla regola, possibile solo a mezzo di un’autorizzazione speciale del Santo Padre, sempre caso per caso e “in funzione di criteri oggettivi approvati dalla Santa Sede”. Le norme complementari (nc) della Costituzione aggiungono che queste ordinazioni rispondono alle “necessità dell’ordinariato”. Quali sono queste necessità? Se ci sono sufficienti preti per il servizio, l’ordinazione di uomini sposati continuerà ad essere un’opzione?

Eccezione?
È in questo quadro che si possono sottolineare, ancora una volta, gli aspetti assimilatori della Costituzione. Poiché è difficile ignorare la tradizione del sacerdozio anglicano sposato, questo non è che tollerato in via eccezionale. Fino al giorno in cui ci saranno preti celibi a sufficienza? Stessa cosa per gli ordinari (che corrispondono ai vescovi) che possono essere preti sposati, come sarà il caso di ex-vescovi anglicani sposati. L’eccezione varrà ancora quando ci saranno ordinari celibi a sufficienza?
D’altronde, le norme complementari della Costituzione si incaricano di confinare nello stretto quadro dell’ordinariato le eccezioni alla regola del celibato. Esse stabiliscono che “L’Ordinario può accettare come seminaristi solo i fedeli che fanno parte di una parrocchia personale dell’Ordinariato o coloro che provengono dall’Anglicanesimo e hanno ristabilito la piena comunione con la Chiesa cattolica” (Ac, nc, X, 4). Ci si può perciò domandare se questi preti sposati avranno il diritto di celebrare nelle parrocchie latine, o di concelebrare con preti latini. La Costituzione resta ambigua su questi punti, ma l’esperienza degli orientali non è incoraggiante.
Infine, anche se Anglicanorum Cœtibus dà l’impressione di aprire una breccia sulla questione del sacerdozio cattolico sposato, la realtà delle cose, alla luce dell’esperienza e della storia delle Chiese orientali cattoliche, suggerisce semplicemente il contrario. La Chiesa cattolica ha un bell’ammettere in modo eccezionale l’esistenza di un sacerdozio sposato al suo interno: esso rimane fortemente discriminato e tenuto ai margini. Considerare l’ordinazione sacerdotale di uomini sposati, ex-preti anglicani, come rilevante per la dispensa dalla regola del celibato sacerdotale mostra che, lungi dal voler abrogare la regola disciplinare del celibato sacerdotale, la Chiesa latina irrigidisce ancor più la sua posizione sulla questione (da “Témoignage chrétien, 28 gennaio 2010, Adista)


 
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